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Benvenuti nella nostra sezione Domande Frequenti.
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Vorrei proporre il cambio Amministratore nel mio Condominio, come posso fare ?
Alla scadenza di ogni anno amministrativo in occasione dell’Assemblea Ordinaria, deve essere indicato all’Ordine del Giorno ” Revoca / Riconferma / Nomina Amm.re ” e posto a votazione. In tale occasione senza bisogno di alcun preavviso si può proporre all’Assemblea l’avvicendamento dell’Amm.re. Tuttavia il disposto dell’Art. 1129 del CC prevede che l’Amm.re può essere revocato in ogni tempo dall’Assemblea Straordinaria dei Condomini legalmente costituita, ovvero convocata a norma dell’Art. 66 Disp. Att. del CC , il quale sancisce che la richiesta di Convocazione Assemblea, da far pervenire all’Amm.re in carica, a mezzo raccomandata A/R o posta certificata, deve essere richiesta da almeno n. 2 ( due ) Condomini o più, che rappresentino almeno 1/6 del valore dell’edificio. Qualora l’Amm.re in carica non provveda entro 10 ( dieci ) giorni dalla ricezione della comunicazione, ad una convocazione Straordinaria dell’Assemblea, i richiedenti possono provvedere autonomamente , indicendo un’Assemblea Straordinaria per la revoca dell’Amm.re .
Quanti Condomini sono necessari per la costituzione di un Condominio e quando è obbligatorio ?
Quando i Condomini sono più di 8 ( otto ), se l’Assemblea non provvede, la nomina di un Amministratore è fatta dall’Autorità Giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini o da parte dell’Amm.re dimissionario ( Art. 1129 del CC ) – Tale disposto si applica anche ad altri Beni Immobili diversi da Fabbricati Civili.
Quali e quanti sono i documenti obbligatori che compongono un Bilancio Cons.vo Condominiale ?
Il Bilancio Consuntivo Condominiale o rendiconto condominiale è sancito dall’Art. n. 1130 bis del CC contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica. Pertanto sinteticamente si compone :
- Relazione di Bilancio – Dove vengono evidenziate le particolarità della gestione ed ogni particolarità sui lavori ord. e straord., servizi ed acquisto di beni;
- Bilancio Consuntivo delle Spese – Elenco di tutte le spese raggruppate per Tabella Millesimale e Spese Personali;
- Elenco dei Versamenti e delle Attività – Elenco analitico dei versamenti e fonte analitica delle attività od entrate;
- Giornale Mastro – Cronologico delle Entrate e delle Uscite ed indicazione dello sbilancio finale;
- Situazione Patrimoniale – Attività e Passività del Condominio, dove vengono evidenziati i Crediti ( verso Condomini ) – Debiti ( verso Fornitori ) – Banche;
- Situazione Economica – Attività liquide di Banca – Cassa – Crediti Esigibili;
- Quadro di Riparto – Indicazione analitica di ogni Condomino in relazione alla specifica imputazione di spesa – Versamenti riferiti – Saldo di Fine Anno.
Questi SETTE documenti OBBLIGATORI compongono il Bilancio Consuntivo Condominiale e devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria Annuale.
Cos’è e quando si può nominare un ” Consiglio di Condominio ?
La legge 11 dicembre 2012, n. 220 ha istituito un nuovo organo condominiale, privo di poteri. Il comitato ha solo funzioni di consiglio e controllo dell’amministratore e funge più che altro da intermediario tra questi e gli altri condomini. Infatti l’Assemblea può anche nominare, oltre all’amministratore, un Consiglio di Condominio(3) composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno 12 ( dodici ) unità immobiliari.
